Statuto
STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE
CIRCOLO RICREATIVO OPERATORI DELLA SANITÀ – SIENA
Articolo 1
È costituita l’Associazione “CIRCOLO RICREATIVO OPERATORI DELLA SANITA’ – SIENA”.
La sede è in Siena – Viale Bracci n. 16, località Le Scotte.
Il Circolo è un’organizzazione dei lavoratori per sviluppare la vita associativa e di aggregazione sociale tra i dipendenti o ex dipendenti che prestano o hanno prestato la loro opera nel campo della Sanità della provincia di Siena.
Articolo 2
Compiti dell’Associazione sono la promozione di attività ricreative a carattere sportivo, culturale e di ogni altro tipo.
A tal fine essa promuove attività di istruzione, di educazione sportiva e culturale fra i propri associati, con scopo di aggregazione e di promozione della persona con esclusione di ogni fine di lucro. Eventuali utili di gestione dovranno obbligatoriamente essere reinvestiti nelle attività dell’Associazione, sia esse di tipo sportivo o di altro genere.
Per lo svolgimento delle attività sportive a livello dilettantistico saranno accettate tutte le norme dettate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali delle quali accetta gli Statuti e i regolamenti alle quale aderisce o aderirà.
In particolare l’Associazione accetta incondizionatamente tutte le normative CONI, si impegna inoltre ad adempiere ad ogni obbligo di carattere economico, normativo o comunque deliberato dalle suddette Federazioni e dal CONI.
Sono altresì compiti dell’Associazione avanzare proposte agli Enti Pubblici e partecipare attivamente per una adeguata politica del territorio, per la utilizzazione e gestione sociale degli impianti e delle istituzioni sportive, ricreative, culturali e turistiche. Ai soli fini di cui sopra, l’Associazione potrà acquistare, cedere, concedere in gestione a terzi, gestire direttamente esercizi di carattere commerciale che siano necessari per lo sviluppo dell’associazionismo quali, ad esempio: gestione bar, mense, sale giochi, centri sportivi eccetera. Secondo la proprie finalità, l’Associazione potrà effettuare tali acquisizioni e gestioni nell’interesse delle attività sociali e dei propri soci, il tutto senza scopo di lucro. Gli eventuali proventi saranno destinati a scopi di promozione delle attività sportive dilettantistiche, per scopi culturali e ricreativi, escludendo in ogni modo la ripartizione tra gli associati.
Allo scopo di elevare il livello culturale dei Soci, l’Associazione è impegnata a promuovere e a partecipare a iniziative culturali, cinematografiche, teatrali, dibattiti e conferenze; a sviluppare attività ricreative e di turismo sociale; programmi sportivi a carattere formativo ed amatoriale. È altresì finalità dell’Associazione ricercare e sviluppare un costante rapporto con tutti i CRAL del territorio per il raggiungimento dei fini sopraesposti.
Darà infine la propria adesione alle Associazioni o Enti che perseguono le stesse finalità o che possano favorire il suo sviluppo e la sua migliore funzionalità.
Articolo 3
È fatto divieto all’Associazione di distribuire utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa e fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione stessa ad altra Associazione che svolga attività analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo dei cui all’articolo 3, comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 – n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
Articolo 4
Rapporti di aggregazione anche temporanea con altri Circoli e gruppi di lavoratori saranno stabiliti sulla base di interessi in diretto rapporto con le finalità di questa Associazione.
Inoltre l’Associazione potrà anche partecipare alla creazione di altre strutture con altri Circoli per il raggiungimento dei fini comuni.
Articolo 5
Possono essere Soci del Circolo tutti i lavoratori dipendenti che operano nel campo Sanitario della provincia di Siena, i dipendenti universitari operanti nei presidi Sanitari ed i dipendenti collocati a riposo, senza nessuna destinazione. Le iniziative di carattere ricreativo, sportivo, culturale e turistico sono aperte a tutti i Soci e ai loro familiari con parentela di primo (1°) grado in linea retta con il Socio, o legati da vincolo di coniugio con lo stesso in qualità di soci aggregati. Gli associati devono condividere gli scopi dell’Associazione e dovranno partecipare alla vita sociale in modo effettivo. Essi potranno associarsi con uguali modalità inoltrando domanda scritta al Consiglio di Amministrazione ed a ogni associato sono attributi pari diritti e doveri.
Articolo 6
Al momento della sua ammissione il Socio riceverà la tessera sociale dell’Associazione e questo documento sarà idoneo a qualificarlo come tale e con esso accetterà tutte le disposizioni previste dallo Statuto e dai regolamenti. Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo del Circolo.
Articolo 7
I Soci e i loro familiari hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa, con uguali diritti e doveri.
Articolo 8
I Soci sono tenuti:
• al pagamento della tessera sociale;
• alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
Articolo 9
I Soci sono radiati dall’Associazione per i seguenti motivi:
• quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali o quando siano morosi nel pagamento della quota associativa per oltre un anno;
• quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dall’Assemblea degli associati a maggioranza assoluta dei presenti.
I Soci radiati potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova tassa di iscrizione, dopo almeno sei (6) mesi dall’avvenuta radiazione.
Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea dei Soci.
La quota associativa, come qualsiasi contributo associativo, è intrasmissibile a qualsiasi titolo.
La quota associativa, come qualsiasi contributo associativo, non è rivalutabile in alcun modo.
Patrimonio sociale
Articolo 10
Il patrimonio sociale è formato da beni mobili e immobili e dai valori di proprietà dell’Associazione a qualsiasi titolo, e dai residui attivi risultati in bilancio.
Alla scadenza di ogni mandato consiliare dovrà essere presentato dall’Assemblea, a cura del Segretario, l’inventario del patrimonio regolarmente aggiornato.
Il patrimonio sociale è indivisibile.
Articolo 11
Le entrate del Circolo sono costituite da:
• l’ammontare dei contributi derivanti dalle quote sociali fissate in conformità di analoga deliberazione dell’assemblea;
• proventi derivanti da attività;
• le altre rendite patrimoniali;
• eventuali sovvenzioni, erogazioni o donazioni;
Bilancio
Articolo 12
Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea antro il 31 Marzo dell’anno successivo.
Articolo 13
Il bilancio consuntivo annuale sarà distinto in:
• situazione patrimoniale;
• rendiconto di gestione economico e finanziario;
e sarà presentato all’approvazione dell’Assemblea, accompagnato dalla relazione finanziaria del Consiglio Direttivo.
I documenti di cui sopra dovranno essere redatti per iscritto. Il bilancio dovrà altresì: a) restare affisso nella sede sociale nei trenta (30) giorni che precedono quello in cui sarà convocata l’Assemblea degli associati per la sua approvazione; b) essere riportato su eventuali pubblicazioni periodiche od uniche che l’Associazione dovesse effettuare, prima della sottoposizione all’approvazione della assemblea.
Si osserveranno, a riguardo, tutte le altre forme di pubblicità che dovessero essere richieste dalla legge o dalle Federazioni Nazionali a cui l’Associazione è affiliata. Il bilancio consuntivo con relazione finanziaria devono obbligatoriamente essere predisposti dal Consiglio Direttivo e altresì, devono obbligatoriamente essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Generale entro quattro (4) mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale, che va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Una volta approvato, il bilancio dovrà: a) restare affisso nella sede sociale nei trenta (30) giorni successivi all’Assemblea che lo ha approvato; b) essere riportato su eventuali pubblicazioni periodiche od uniche che l’Associazione dovesse effettuare dopo la approvazione dell’Assemblea.
Si osserveranno a riguardo tutte le altre forme di pubblicità che dovessero essere richieste dalla legge o dalle Federazioni Nazionali a cui l’Associazione è affiliata.
L’Assemblea
Articolo 14
L’assemblea Generale è l’organo sovrano della associazione è può adottare qualsiasi delibera, che dovrà essere portata ad esecuzione dal Consiglio Direttivo.
L’assemblea Generale è composta da tutti i Soci, in regola con il pagamento delle quote sociali.
Tutti i Soci maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi della Associazione. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, applicandosi il disposto dell’art. 2532 secondo comma del Codice Civile.
È ammessa la delega scritta, ma un socio non può rappresentare più di due (2) consoci.
L’Assemblea Generale si riunisce, su convocazione del Presidente, una volta all’anno entro il mese di Marzo, in via ordinaria per l’approvazione del bilancio, per la discussione e la approvazione della attività sociale, secondo i punti previsti dall’ordine del giorno. Essa procede alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo scaduti dalla loro carica e dà le direttive per l’attività futura.
L’assemblea Generale ha competenza, inoltre, per la approvazione e modifica dello Statuto e dei Regolamenti interni, a riguardo di quest’ultimi, eventualmente, anche in sede di ratifica di quanto già deliberato in via d’urgenza dal Consiglio Direttivo, nonché sulle delibere di espulsione degli associati. Essa può essere convocata in sede straordinaria dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno e deve essere da lui convocata su domanda scritta di almeno la metà dei Soci entro quindici (15) giorni dal momento in cui tale richiesta pervenga alla sede sociale.
Prima di poter deliberare qualsiasi modifica allo Statuto sociale, l’Assemblea dovrà acquisire la previa esplicita approvazione in merito alla proposta modifica da parte delle Federazioni sportive alle quali l’Associazione aderisce, alle quali la proposta di modifica dovrà preventivamente essere sottoposta.
L’Assemblea deve essere convocata con avviso inviato a tutti i Soci, per posta ordinaria, almeno quindici (15) giorni prima della convocazione.
Detto avviso dovrà contenere l’anno, il mese il giorno e l’ora della prima convocazione ed, eventualmente, della seconda convocazione, che dovrà essere fissata ad almeno ventiquattro (24) ore dalla prima, nonché l’ordine del giorno proposto all’esame dell’Assemblea.
Tale avviso dovrà, inoltre rimanere affisso nella sede sociale nei quindici (15) giorni che precedono l’Assemblea ed essere riportato su eventuali pubblicazioni, straordinarie o periodiche, edite dalla Associazione nei quindici (15) giorni antecedenti all’Assemblea.
L’Assemblea Generale è valida in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei Soci, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Il Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza il Vice Presidente, inviterà l’Assemblea a nominare il suo Presidente anche per acclamazione. Il Presidente dell’Assemblea designa, a sua volta, tra i presenti il Segretario, che redigerà il processo verbale e due (2) scrutatori per il controllo delle votazioni.
Il Presidente dell’Assemblea, prima di dichiarare la stessa validamente costituita, deve constatare, con i dati forniti dalla segreteria, la regolarità delle deleghe ed, in genere, il diritto di intervento all’Assemblea, il numero dei Soci presenti ed il numero dei voti validi.
Tranne nei casi specificatamente contemplati, l’Assemblea delibera a maggioranza di voti. I lavori sono costatati da un processo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.
Detto verbale sarà a disposizione dei Soci che ne faranno richiesta.
Copia del verbale delle delibere assembleari dovrà rimanere affisso nella sede sociale per i trenta (30) giorni successivi all’Assemblea.
Per deliberare la scioglimento dell’Associazione occorrerà la convocazione di una apposita Assemblea Generale, la quale potrà deliberarlo solo con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei Soci iscritti. Per tale delibera non saranno consentite deleghe di voto.
Consiglio Direttivo
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo è composto da quindici (15) Consiglieri eletti tra i Soci. Almeno due (2) Consiglieri devono essere eletti tra i dipendenti collocati a riposo, purché iscritti al Circolo e in regola con i versamenti delle quote sociali.
Il Consiglio dura in carica tre (3) anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Articolo 16
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni qual volta lo ritenga necessario la presidenza o ne facciano richiesta un terzo (1/3) dei Consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.
Articolo 17
Il Consiglio Direttivo deve:
• redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto;
• curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
• redigere i bilanci;
• compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;
• stipulare tutti gli atti inerenti all’attività sociale;
• formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
• deliberare la sospensione, non superiore ad un mese del Socio che con il suo comportamento rechi pregiudizio anche morale, ma non irreparabile alla Associazione.
Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di settore, direttori sportivi e di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Articolo 18
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, il Cassiere, il Provveditore, e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all’attività svolta dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali.
Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario compongono la Presidenza
Articolo 19
Un componente del Consiglio che non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio,
senza giustificato motivo, decade dall’incarico.
In suo posto viene chiamato il primo candidato dei non eletti.
Articolo 20
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano ad un componente della presidenza.
Articolo 21
Il Presidente ed il Vice Presidente, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ed il Segretario, in caso si assenza del Vice Presidente, eseguono tutte le mansioni di ordinaria amministrazione dell’Associazione e danno esecuzione al deliberato del Consiglio Direttivo.
In via eccezionale adottano anche provvedimenti di straordinaria amministrazione che abbiano carattere di urgenza, sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva.
Articolo 22
Il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale, svolgono le proprie funzioni nel Circolo in maniera completamente gratuita.
Saranno loro rimborsate le sole spese sostenute per l’espletamento dei vari incarichi.
Collegio Sindacale
Articolo 23
Il Collegio dei Sindaci è composto di tre (3) membri effettivi, tra i quali il Presidente del Collegio e due supplenti che li sostituiscono in loro mancanza o assenza.
È eletto dall’Assemblea dei Soci in sede di elezione del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto in Consiglio Direttivo stesso.
Sorveglia l’amministrazione del Circolo, vigila sulla osservazione dello Statuto sociale, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Il Collegio dei Sindaci può agire anche per mezzo di uno solo dei suoi membri ed accertare, in ogni momento la consistenza di cassa o la esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale.
Redige una relazione annuale che è allegata a quella del Consiglio Direttivo. Prende parte, senza voto, alle riunioni del Consiglio, controlla la regolarità delle votazioni assembleari e giudica sui casi di radiazione degli associati.
Scioglimento dell’Associazione
Articolo 24
In caso di scioglimento l’Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall’articolo 14, della destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto.
Disposizione finale
Articolo 25
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento a quanto disposto in materia dal
Codice Civile.
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